Art. 2.
(Programma nazionale per la mobilità ciclistica).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dei trasporti, predispone e aggiorna ogni cinque anni il Programma nazionale per la mobilità ciclistica.
      2. Il Programma nazionale per la mobilità ciclistica:

          a) reca le linee guida per la redazione dei progetti della rete degli itinerari ciclabili d'Italia;

          b) individua le percentuali di riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate dalla rete degli itinerari ciclabili d'Italia;

          c) prevede l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio della rete degli itinerari ciclabili d'Italia.

 

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      3. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione tecnica per l'attuazione del Programma nazionale per la mobilità ciclistica.

      4. La commissione tecnica di cui al comma 3 è composta da:

          a) il direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero dello sviluppo economico;

          b) cinque tecnici di comprovata esperienza, nominati dal Ministro dello sviluppo economico;

          c) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

          d) un rappresentante del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

          e) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

          f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          g) un rappresentante della Federazione italiana ciclismo;

          h) un rappresentante delle associazioni per il ciclismo turistico.

      5. La commissione tecnica elabora le linee guida di cui al comma 2, lettera a), entro quattro mesi dalla data della sua istituzione.
      6. Le linee guida sono approvate dal Ministro dello sviluppo economico entro tre mesi dalla data della elaborazione da parte della commissione tecnica ai sensi del comma 5.

      7. Le regioni, direttamente o delegando le province interessate, provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a redigere i progetti della rete degli itinerari ciclabili d'Italia entro un anno dall'approvazione delle linee guida da parte del Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 6, definendo stralci attuativi funzionali.

      8. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzioni e le

 

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approvazioni prescritti per i progetti di cui al comma 7 del presente articolo, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.

      9. Le regioni, acquisiti i pareri degli enti locali competenti ai sensi dei commi 7 e 8, approvano in linea tecnica i progetti e provvedono a inviarli entro un mese al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il turismo.

      10. I progetti della rete degli itinerari ciclabili d'Italia sono definitivamente approvati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il turismo, sentita la commissione tecnica, entro due mesi della data del loro ricevimento.

      11. L'approvazione da parte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il turismo dei progetti di cui al comma 7 costituisce, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

      12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei trasporti, è adottato un apposito regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche degli itinerari ciclabili d'Italia compresi nella rete e la relativa segnaletica.