1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dei trasporti, predispone e aggiorna ogni cinque anni il Programma nazionale per la mobilità ciclistica.
2. Il Programma nazionale per la mobilità ciclistica:
a) reca le linee guida per la redazione dei progetti della rete degli itinerari ciclabili d'Italia;
b) individua le percentuali di riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate dalla rete degli itinerari ciclabili d'Italia;
c) prevede l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio della rete degli itinerari ciclabili d'Italia.
3. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione tecnica per l'attuazione del Programma nazionale per la mobilità ciclistica.
4. La commissione tecnica di cui al comma 3 è composta da:
a) il direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero dello sviluppo economico;
b) cinque tecnici di comprovata esperienza, nominati dal Ministro dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
d) un rappresentante del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;
e) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g) un rappresentante della Federazione italiana ciclismo;
h) un rappresentante delle associazioni per il ciclismo turistico.
5. La commissione tecnica elabora le linee guida di cui al comma 2, lettera a), entro quattro mesi dalla data della sua istituzione.
6. Le linee guida sono approvate dal Ministro dello sviluppo economico entro tre mesi dalla data della elaborazione da parte della commissione tecnica ai sensi del comma 5.
7. Le regioni, direttamente o delegando le province interessate, provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a redigere i progetti della rete degli itinerari ciclabili d'Italia entro un anno dall'approvazione delle linee guida da parte del Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 6, definendo stralci attuativi funzionali.
8. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzioni e le